Adeguamento al D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore

Art.1: Costituzione

  1. È costituito l’Ente del Terzo Settore, denominato: “Associazione Giovani e cuore aritmico Onlus”. Associazione per la vita, in breve denominabile anche come “GECA Onlus”.
  2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
  3. Fino a che risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus, l’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo. L’acronimo Onlus viene inserito in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni. La denominazione risulta quindi essere “Associazione Giovani e cuore aritmico Onlus” In breve “Geca Onlus”.
  4. L’Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, solo successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, sostituirà nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’acronimo Onlus con la locuzione “Ente del Terzo Settore o ETS”. La denominazione diventerà quindi “Associazione Giovani e cuore aritmico ETS” In breve “Geca ETS”.

Art. 2: Sede e Durata

  1. L’Associazione ha sede –nel Comune di Padova. Il trasferimento della Sede Sociale nell’ambito del Comune sopraindicato non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà promuovere ovunque la nascita di uffici e/o di sedi periferiche nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana. L’Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3: Oggetto e Scopo

  1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, e persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
  2. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare l’Associazione focalizza la propria attività di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie cardiache responsabili di Morte Improvvisa.
Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:
  1. interventi e prestazioni sanitarie;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. formazione universitaria e post-universitaria;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

La sua attività principalmente consiste nel seguente progetto:

  • creare un centro di informazione, con l’impegno diretto, o con sovvenzioni, per la conoscenza, divulgazione, prevenzione e superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano i giovani affetti da patologie cardiache aritmiche e le loro famiglie;
  • promuovere la ricerca scientifica nonché l’attività di prevenzione, ed eventuale istituzione di centri di consulenza genetica, diagnosi e cura, favorendo la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione del personale sanitario;
  • far conoscere e promuovere un servizio per la prevenzione delle patologie cardiache giovanili e della Morte Improvvisa;
  • sostenere economicamente i giovani affetti ed i loro familiari, relativamente alle spese connesse con la prevenzione e la diagnosi delle patologie cardiache responsabili di Morte Improvvisa;
  • l’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, e con altre associazioni di volontariato, ONLUS e di promozione sociale, nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni pubbliche.
  1. Fino a che l’Associazione sarà iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS e comunque fino al termine di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017, l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
  2. Successivamente l’associazione potrà esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Art. 4: Risorse economiche e Patrimonio dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
  2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 516,46.
  3. Fino a che sarà in vigore il D.Lgs. 460/97 ONLUS (secondo i termini di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017), Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
  • versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  • redditi derivanti dall’amministrazione del suo patrimonio;
  • introiti realizzati nello svolgimento delle attività connesse od accessorie;
  • eventuali atti di liberalità di terzi non aderenti;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’àmbito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con la normativa in materia di onlus.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/2017, e comunque solo successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, le risorse economiche dell’Associazione saranno costituite da:

  • quote o contributi associativi,
  • contributi pubblici e privati,
  • donazioni e lasciti testamentari,
  • rendite patrimoniali,
  • risorse derivanti dall’attività di raccolta fondi, esercitata in conformità all’art. 7 del D.lgs. 117/2017,
  • rimborsi da convenzioni,
  • ogni altra entrata ammessa dal D.lgs. 117/2017.
  1. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione da parte di chi intende aderire all’Associazione nonché la quota associativa annuale.
  2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per la successione a titolo particolare né per la successione a titolo universale.

Art. 5: Soci fondatori, soci ordinari dell’Associazione

  1. Sono aderenti all’Associazione:
  • I Soci Fondatori;
  • I Soci Ordinari dell’Associazione.
  1. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa e firmano l’atto costitutivo.
  2. Sono Soci Ordinari dell’Associazione le persone fisiche che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e che, condividendo i principi e gli scopi di cui all’articolo 3, accettano espressamente il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e sono ammessi. Ogni socio è tenuto a versare una quota associativa annua che verrà determinata dal consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
  3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti della vita associativa.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall’art. 11;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
  • votare in assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  1. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il consiglio direttivo.
  2. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
  3. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
  4. La qualità di socio si perde: per recesso unilaterale del socio; per morosità; per morte; per radiazione su proposta del consiglio direttivo. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non ne condivida le ragioni, egli può adire al giudizio dell’assemblea; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’assemblea stessa.
  5. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  6. L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6: Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • L’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
    • Il Consiglio direttivo;
    • Il Presidente del consiglio direttivo;
    • L’organo di controllo, nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs 117/2017;
    • Il Collegio dei probiviri, qualora l’Assemblea, ritenendolo necessario, lo nomini;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quella avente ad oggetto la Revisione legale dei conti, per la quale sarà stabilito un compenso proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7: L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione; é consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’eventuale regolamento dei lavori assembleari disciplinerà anche tali aspetti.
  2. L’assemblea:
    • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
    • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • delibera in via definitiva sull’esclusione degli associati;
    • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    • Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).
  4. L’assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta la richiesta da almeno 10 soci o da almeno 3 consiglieri.
  5. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
  6. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta. Ogni socio potrà essere portatore al massimo di due deleghe.
  7. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei soci presenti e rappresentati in assemblea.
  8. L’assemblea ordinaria o l’assemblea straordinaria sono convocate dal Presidente. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora ed il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno, deve essere esposto al pubblico in modo visibile presso la sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
  9. L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o in mancanza da un altro socio su designazione a maggioranza dell’assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario. Il segretario può anche non essere socio. Le delibere dell’assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
  10. L’assemblea straordinaria:
    • Delibera le modifiche dello statuto, a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
    • Delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci;

Art. 8: Il Consiglio direttivo

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da tre a sette. I componenti del consiglio direttivo devono essere scelti tra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per n. 3 mandati. Nella sua prima riunione, il consiglio direttivo provvede ad eleggere il Presidente, che durerà in carico per l’intero mandato. Se un consigliere, per qualsiasi motivo cessa l’incarico, verrà sostituito dal socio che nell’elezione del consiglio direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.
  2. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l’iscrizione al Runts.
  3. Il Presidente deve comunque riunire il consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. L’ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione del consiglio direttivo. La convocazione è fatta con avviso esposto al pubblico in modo visibile presso la sede dell’Associazione almeno sette giorni prima, salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia. Il mandato di consigliere è strettamente personale per cui non è ammessa la rappresentanza.
  4. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione con l’unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all’assemblea dei soci.
  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9: Il Presidente

  • Al Presidente, eletto dal consiglio direttivo, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
  • Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
  • Il Presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 9 bis – Organo Di Controllo

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
  2. L’organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
    • può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Revisione legale dei conti; in tal caso è costituito interamente da Revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
  3. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  4. Nel caso di organo collegiale, lo stesso è composto da 3 (tre) membri e ne deve essere nominato il Presidente. Nel caso di nomina di Organo di Controllo monocratico è nominato anche un controllore supplente; nel caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale sono nominati anche 2 (due) componenti controllori supplenti.
  5. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui art. 2397, comma 2 del codice civile; nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applica l’articolo 2399 del codice civile.
  6. I membri dell’Organo di Controllo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; gli stessi sono rieleggibili. La cessazione dei membri dell’Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’organo è stato ricostituito. In caso di morte, rinunzia, decadenza o revoca per giusta causa di uno o più componenti dell’Organo di Controllo, coloro che hanno l’incarico di supplenza subentrano in ordine di età, con effetto da giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio direttivo la notizia della cessazione del o dei componenti dell’Organo di Controllo. I supplenti restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alle nomine necessarie per l’integrazione dell’Organo di Controllo. I nuovi componenti nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la Presidenza è assunta, fino alla delibera assembleare di integrazione dell’Organo di Controllo, dal componente dell’Organo di Controllo più anziano di età.
  7. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio direttivo.
  8. L’Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell’Organo di Controllo almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L’Organo di Controllo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.
  9. L’Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d’età. Le deliberazioni dell’Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.


Art. 9 ter: Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra i soci e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall’Assemblea. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.


Art. 9 quarter – Revisione Legale Dei Conti

  1. Nei casi in cui risulti obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la Revisione legale dei conti è affidata dall’Assemblea ad un Revisore legale dei conti o una società di Revisione legale iscritti nell’apposito Registro, salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 6, periodo II del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 10: Presidente Onorario

  1. L’Assemblea può ratificare la proposta del Presidente di nominare un Presidente Onorario;
  2. Il Presidente Onorario è una personalità rappresentativa e di spicco nel campo della ricerca medica attinente la diagnosi, prevenzione e cura delle patologie cardiache responsabili di Morte Improvvisa;
  3. Il Presidente Onorario dura in carica fino a dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea, non gli sono attribuiti poteri direttivi di amministrazione o di rappresentanza, ma ha la facoltà di richiedere, agli altri organi dell’Associazione, ogni informazione sull’andamento delle attività istituzionali direttamente connesse od accessorie e di consultare libri, registri e corrispondenza dell’Associazione su semplice richiesta.

Art. 11: Libri dell’Associazione

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, dell’organo di revisione e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
  1. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al consiglio direttivo.

Art. 12: Bilancio consuntivo

  1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. E’ formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
  3. I proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione. Tale previsione avrà efficacia fino a che sarà in vigore il D.Lgs. 460/97 ONLUS (secondo i termini di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017).
  4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
  5. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 13: Avanzi di gestione

  1. Fino a che sarà in vigore il D.lgs. 460/97 (secondo i termini di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017), all’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  2. Fino a che sarà in vigore il D.lgs. 460/97 (secondo i termini di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017), l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, e decorso il termine di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate dallo Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
  4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 13 bis: Responsabilità patrimoniale

  1. L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.
  2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.


Art. 13 ter: Bilancio Sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

Art. 14: Scioglimento e liquidazione

  1. L’associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea, con le maggioranze previste dall’articolo 10.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
  3. Fino a che sarà in vigore il D.lgs. 460/97 (secondo i termini di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017), in caso di scioglimento o cessazione dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
  4. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e decorso il termine di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell’assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  5. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e degli obblighi di legge, sceglieranno L’Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15: Legge applicabile

  1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento al D.Lgs. 460/97 (fino a che sarà in vigore secondo i termini di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017), al D.lgs 117/2017 alle norme contenute nel Codice Civile.

Art. 16: Norma transitoria

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
  4. Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste all’art. 3 (Oggetto e Scopo) relative alle finalità dell’ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché l’ente risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

  • svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L’ente ha inoltre l’obbligo di:

  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.